Per i danni cagionati nello svolgimento dell’attività delegata ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c. il professionista delegato risponde ex art. 2043 c.c. ove agisca con dolo o colpa, restando comunque esclusa la responsabilità per colpa lieve consistita in imperizia nel caso in cui l’attività che ha causato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
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L’ordine di liberazione nei confronti del comproprietario non debitore.
Il rinvio di cui all’art. 788 c.p.c. alle norme dettate dal codice di rito per le espropriazioni immobiliari ha natura sistematica, da ciò derivando – stante il collegamento funzionale tra la divisione endoesecutiva e il processo esecutivo – la piena applicabilità della disciplina di cui all’art. 560 c.p.c. anche nei confronti del comproprietario non debitore, che potrà continuare a occupare il bene sino all’emissione del decreto di trasferimento soltanto laddove si tratti della sua abitazione principale.
La Cassazione chiarisce funzioni e regime normativo dell’esperto stimatore.
La figura dell’esperto stimatore nominato dal giudice dell’esecuzione ex artt. 568 e 569 c.p.c. è ontologicamente diversa da quella del consulente tecnico d’ufficio, giacché al primo – a differenza del secondo – non è richiesto un contributo alla formazione di un sapere (di natura tecnica) da sottoporre alla qualificazione giuridica del giudice, né egli deve (contribuire a) risolvere una controversia tra le parti. Piuttosto, l’attività dell’esperto stimatore è connotata dall’esigenza pubblicistica di rendere più spedita e fruttuosa la vendita forzata.
Di conseguenza, allo stimatore sono solo limitatamente applicabili le disposizioni concernenti la consulenza tecnico d’ufficio. In particolare, non è prevista la nomina di consulenti di parte; non occorre che l’esperto sia iscritto nell’albo dei consulenti del tribunale né che si dia comunicazione al presidente del tribunale ex art. 22 disp. att. c.p.c.; non si applica l’art. 63 c.p.c. relativo all’obbligo del C.T.U. di prestare il suo ufficio; gli istituti dell’astensione e della ricusazione non sono riferibili ausiliario che non è chiamato ad esprimere un giudizio in una controversia, ma soltanto a compiere atti e attività di acquisizione di elementi materiali e tecnici per lo sviluppo di un processo volto alla concretizzazione del titolo esecutivo; non è soggetto all’applicazione dell’ammenda di cui all’art. 64 c.p.c. in caso di dolo o colpa grave nello svolgimento dell’incarico.
Cassazione civile, Sez. III, 25 luglio 2025, n. 21444 – pres. De Stefano – est. Fanticini
Omesso svincolo della somma conferita dal mutuatario in deposito a scopo di garanzia: rilevanza e limiti.
In tema di mutuo fondiario, il mancato svincolo della somma conferita in deposito cauzionale a scopo di garanzia può assumere rilievo esclusivamente come fatto estintivo, in tutto o in parte, del diritto di credito del mutuante, nella misura in cui ricorrano le condizioni previste dall’art. 1243 c.c. e sempre che il debitore eccepisca la compensazione, non essendo rilevabile d’ufficio (art. 1242, comma 1, c.c.); non anche per negare la natura di titolo esecutivo del contratto concluso nelle forme prescritte dall’art. 474, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile.
Termine per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento e della documentazione ex. art. 567 c.p.c.
Il termine di quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento al creditore per il deposito della nota di trascrizione previsto a pena di inefficacia del pignoramento dall’art. 557, comma 2, c.p.c. – nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 – si riferisce al solo caso in cui all’espletamento della formalità pubblicitaria provveda l’ufficiale giudiziario, sicché, quando l’incombente sia evaso direttamente dal creditore, è sufficiente che, nel termine stabilito dall’art. 567, comma 2, c.p.c., sia stata effettuata la trascrizione (documentabile con qualunque mezzo idoneo), mentre la nota di trascrizione potrà essere prodotta fino all’udienza fissata ai sensi dell’art. 569 c.p.c.
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Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116, che recepisce la Direttiva (UE) 2021/2167 relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati (NPL).
Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116, che recepisce la Direttiva (UE) 2021/2167 relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati (NPL), nota anche come Secondary Market Directive (o SMD), avente l’obiettivo di favorire lo sviluppo di un mercato europeo secondario dei crediti deteriorati.
Il decreto legislativo n. 116, innovando profondamente il Testo Unico Bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) mediante l’introduzione di un intero nuovo capo, introduce rilevanti novità, fra le quali la liberalizzazione del mercato secondario degli NPL, un’apposita disciplina per la gestione e il recupero dei crediti non performing, la vigilanza sul settore della Banca d’Italia, l’istituzione di un apposito albo dei gestori dei crediti in sofferenza, la tipizzazione del contratto di gestione del credito, il riconoscimento in capo ai debitori ceduti di alcuni diritti, specialmente di informativa.
Il decreto è entrato in vigore il 14 agosto 2024.
L’offerta depositata dal presentatore diverso dall’offerente senza allegazione della documentazione comprovante la sua titolarità non può essere ammessa nella vendita telematica.
Evidenziato che le previsioni codicistiche con riferimento alla vendita “classica”, nel senso di non telematica, indicano come “offerente” colui che formula l’offerta e come “presentatore” colui che eventualmente provvede materialmente al deposito della stessa, abilitando solo l’offerente o il difensore dello stesso a partecipare alla vendita senza incanto, può affermarsi che nell’ambito della vendita telematica ai fini della regolarità dell’offerta la necessità di depositare una procura speciale o almeno una delega con autocertificazione, pur in assenza di specifica previsione normativa, sia sottesa sia alle disposizioni del codice di rito sulla vendita – i cui principi vanno comunque applicati in via analogia – sia alle previsioni in tema di rappresentanza in generale ex art. 1386 e ss., dovendosi ritenere presupposta alle specifiche tecniche e comunque evocata dal Manuale Utente relativi alla vendita telematica, dai quali emerge l’obbligo del “presentatore” (inteso come colui che compila ed eventualmente firma l’offerta telematica) di indicare il titolo in base al quale si presenta l’offerta per conto dell’offerente e di allegare i documenti comprovanti la titolarità di cui dichiara di essere investito.
Alla responsabilità del professionista delegato non si applica la disciplina speciale dei magistrati.
Il sistema dei rapporti tra giudice dell’esecuzione e professionista delegato non implica il pieno esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali in capo al delegato, in quanto la legge processuale si limita a prevedere la delegabilità di un’ampia gamma di atti del processo esecutivo che, tuttavia, resta diretto dal giudice dell’esecuzione.
Pertanto, il professionista delegato potrà essere chiamato a rispondere del suo operato in via ordinaria, per colpa grave o dolo ai sensi dell’art. 2043 c.c., non applicandosi all’ausiliario la speciale disciplina di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.
L’ufficiale giudiziario non può rifiutare la notifica dell’atto di pignoramento.
L’ufficiale giudiziario, in quanto ausiliario e non «organo giurisdizionale», può rifiutare la notifica dell’atto di pignoramento solo quando il documento presentato per l’avvio dell’azione esecutiva sia manifestamente carente dei requisiti formali prescritti ad un punto tale da impedire la sua astratta riconduzione a qualsivoglia tipologia di titolo esecutivo; non possono, invece, essere riconosciuti all’ufficiale giudiziario poteri di controllo sulle condizioni formali relative al quo-modo della procedura, la cui verifica è comunque riservata al giudice, sempre che questo sia investito di una tempestiva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.
Inammissibile in rinvio pregiudiziale in tema di obbligatorietà dell’iscrizione del recuperatore di crediti nell’albo art. 106 TUB.
È inammissibile il rinvio pregiudiziale, con cui il Tribunale di Brindisi ha chiesto alla S.C. di “pronunciarsi sulla validità o meno del contratto di cessione, stipulato con soggetto non iscritto al registro ex art. 106 del testo unico bancario, alla luce della normativa antiriciclaggio di fonte interna e comunitaria, così come del generale principio di trasparenza”, “in relazione all’ipotesi in cui la cessione intervenga fra due soggetti entrambi non iscritti e non qualificati, dunque né vigilati, né conformati nel proprio assetto organizzativo”.
Infatti, il rinvio pregiudiziale non può trasformarsi in un improprio meccanismo rivolto a riconsiderare o a censurare, sotto questo o quel profilo, decisioni già adottate in sede di legittimità e non può essere incentrato sul dissenso da un precedente di legittimità [segnatamente, Cass. 7243 del 18/03/2024]. Il che porta a ritenere, in conclusione, che la novità della quaestio iuris è esclusa dalla presenza di pronunce suscettibili di rappresentare una guida orientativa per il giudice di merito nella soluzione dei casi concreti, non rilevando che il giudice a quo abbia manifestato di non condividere tali pronunce.
L’istituto della nomofilachia preventiva non costituisce un mezzo rivolto a sollecitare la riconsiderazione di un orientamento della giurisprudenza di legittimità già chiaramente espresso







